Statuto - FederCanto Sport Italia

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Statuto

FEDERAZIONE
   
STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA
"FEDER CANTO SPORT ITALIA" (FCSI)
   
ART. 1 – Costituzione, Sede e Durata
  1. È costituita, ai sensi del Codice Civile e del D.Lgs. 36/2021, l'Associazione Sportiva Dilettantistica denominata: "FEDER CANTO SPORT ITALIA - Associazione Sportiva Dilettantistica", abbreviabile in "FCSI ASD" o "FEDERCANTO".
  2. L'Associazione ha per oggetto principale l’esercizio, in via stabile e principale, dell’organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica.
  3. Nello specifico, l'Associazione si dedica alla disciplina del Canto intesa come attività atletica, biomeccanica e performativa, focalizzandosi sulla preparazione fisica e tecnica necessaria all'atleta vocale. A tal fine, l'Associazione si propone di:
  • Promuovere il canto come disciplina sportiva che richiede preparazione muscolare, controllo della respirazione diaframmatica, coordinazione motoria e resistenza organica;
  •  Organizzare e gestire competizioni, tra cui il "Campionato Italiano di Canto" e i relativi campionati regionali e provinciali, nel rispetto dei regolamenti degli Organismi Sportivi di appartenenza;
  • Svolgere attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento della tecnica vocale-sportiva, anche attraverso corsi, stage e seminari;
  • Gestire impianti e attrezzature idonee alla pratica e all'allenamento della disciplina.
4. L’Associazione può esercitare attività diverse da quelle principali di cui ai commi precedenti, a condizione che tali attività siano secondarie e strumentali rispetto a quelle istituzionali, secondo i criteri e i limiti definiti dal D.Lgs. 36/2021 e dalle relative norme di attuazione. A titolo esemplificativo ma non esaustivo, tali attività possono includere l'organizzazione di festival, la promozione di brani inediti, il merchandising e altre iniziative volte al finanziamento e alla promozione dello scopo sociale.
 
ART. 2 – Natura e Scopi (Oggetto Sociale)
1.  L'Associazione è un ente non commerciale, apolitico, aconfessionale e non persegue fini di lucro. Essa opera nel quadro delle leggi stabilite per le Associazioni Sportive Dilettantistiche ed in conformità alle norme e alle direttive del CONI, del Dipartimento per lo Sport e degli Organismi Sportivi a cui deciderà di affiliarsi.  
2 . L'Associazione ha per oggetto principale l’esercizio, in via stabile e principale, dell’organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, con particolare riferimento alla disciplina del Canto intesa come attività atletica, biomeccanica e performativa. Nello specifico l'Associazione si propone di:
  • Promuovere il canto come disciplina che richiede preparazione fisica, controllo della respirazione diaframmatica, coordinazione muscolare e resistenza organica (atletica vocale).
  • Organizzare e gestire  "Campionato Italiano di Canto" e i relativi campionati regionali e provinciali.
  • Svolgere attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento della tecnica vocale-sportiva.
  • Gestire impianti e attrezzature idonee alla pratica della disciplina.
 
3. L’Associazione può esercitare attività diverse da quelle principali (art. 9 D.Lgs. 36/2021), purché secondarie e strumentali rispetto a quelle istituzionali (es. organizzazione di festival, promozione di brani inediti, merchandising), secondo i limiti previsti dalla legge.
 
ART. 3 – Assenza di Lucro
  1. L’Associazione è senza scopo di lucro. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve a soci o associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali.
  2. Eventuali avanzi di gestione devono essere destinati allo svolgimento dell’attività istituzionale o all’incremento del patrimonio.
 
ART. 4 – Soci: Ammissione, Diritti e Doveri
  1. Sono soci dell'Associazione tutti coloro che ne condividono le finalità e partecipano alle attività. Si distinguono in:
  • Soci Fondatori: coloro che hanno sottoscritto l’atto costitutivo.
  • Soci Atleti/Artisti: coloro che praticano la disciplina sportiva e partecipano alle competizioni.
  • Soci Sostenitori: coloro che contribuiscono economicamente o con la propria opera allo sviluppo dell’Associazione.
  • L'ammissione è deliberata dal Consiglio Direttivo previa domanda scritta. Per i minori la domanda deve essere controfirmata da un genitore.
  • Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto nelle assemblee e possono candidarsi alle cariche sociali (principio di democrazia e uguaglianza).
  • I soci sono tenuti al pagamento della quota associativa annuale stabilita dal Consiglio Direttivo e all’osservanza del presente Statuto e dei Regolamenti di Gara.
  •  
    ART. 5 – Partecipazione e Diritto di Voto  
    1. Hanno diritto di voto in Assemblea tutti gli associati che risultino iscritti nel libro soci da almeno 30 giorni e siano in regola con il versamento della quota associativa annuale.
    2. Ogni associato ha diritto a un solo voto, qualunque sia la quota versata.
    3. È ammesso il voto per delega. Ogni associato può ricevere al massimo 2 deleghe da parte di altri associati. La delega deve essere conferita per iscritto.
    4. Per i soci minorenni, il diritto di voto è esercitato da chi ne esercita la responsabilità genitoriale.

     
    ART. 6 – Perdita della qualifica di Socio
    La qualifica di socio si perde per dimissioni, morosità nel pagamento delle quote o per esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo in caso di gravi mancanze disciplinari, violazioni del Regolamento di Gara o comportamenti lesivi dell'immagine dell'Associazione.
    ART. 7 – Patrimonio ed Esercizio Finanziario
    1. Le entrate sono costituite dalle quote sociali, contributi di enti, proventi dalle attività organizzate e sponsorizzazioni strumentali.
    2. L’esercizio finanziario va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Entro quattro mesi dalla chiusura, il Consiglio Direttivo deve sottoporre all'Assemblea il rendiconto economico-finanziario.
     
    ART. 8 – Assemblea dei Soci
    1. L’Assemblea è l’organo sovrano. È convocata dal Presidente almeno una volta l'anno per l'approvazione del rendiconto.
    2. L’Assemblea elegge il Consiglio Direttivo ogni 4 anni, delibera sulle modifiche statutarie e sullo scioglimento dell’ente.
    3. La convocazione avviene mediante avviso affisso presso la sede sociale e, contestualmente, tramite comunicazione individuale inviata agli associati almeno 10 giorni prima della data fissata. Tale comunicazione può avvenire via posta elettronica (e-mail) o sistemi di messaggistica istantanea, all'indirizzo o recapito fornito dal socio all'atto dell'iscrizione. È onere del socio comunicare tempestivamente eventuali variazioni dei propri recapiti.
     
    ART. 9 – Validità Assembleare (Quorum)  
    1. L’Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati.
    2. In seconda convocazione, l’Assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera a maggioranza dei presenti.
    3. L'Assemblea straordinaria (per modifiche statutari o scioglimento) delibera con la presenza di almeno metà dei soci e voto favorevole della maggioranza dei presenti".
     
    ART. 10 – Libro Soci e Requisiti per il Voto  
    1. L'Associazione tiene aggiornato il Libro Soci, che può essere consultato da ogni associato previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo.
    2. La qualità di socio è intrasmissibile e non può essere condizionata ad alcun rapporto di natura patrimoniale o professionale con l'ente.
     
     
    ART. 11 - Assemblea in modalità telematica  
    1. È consentito lo svolgimento delle assemblee sia mediante intervento totale che parziale degli associati a mezzo di strumenti di videoconferenza o telematica, a condizione che:
    2. sia garantito l’accertamento dell’identità dei partecipanti;
    3. sia consentita a tutti la partecipazione in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
    4. nel verbale siano indicati i mezzi di telecomunicazione utilizzati. In caso di assemblea telematica, il Presidente e il Segretario possono trovarsi in luoghi diversi.
     
    ART. 12 – Consiglio Direttivo e Presidente
    1. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri variabile da 3 a 5, secondo quanto deliberato dall'Assemblea all'atto dell'elezione : Presidente, Vicepresidente e Segretario e Consiglieri.
    2. Il Consiglio ha i più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria. In particolare, emana i Regolamenti di Gara (es. Regolamento Campionato Nazionale).
    3. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio.
     
    ART. 13 – Incompatibilità e lavoro Sportivo
    1. L’Associazione può avvalersi, per il raggiungimento delle proprie finalità, di lavoratori sportivi, collaboratori o volontari, nel rispetto della normativa vigente (D.Lgs. 36/2021). Ai volontari possono essere rimborsate solo le spese documentate.
    2. La partecipazione dell'associato alla vita democratica dell'ente è libera e volontaria.
    3. Il diritto di voto in Assemblea è garantito a tutti i soci indipendentemente dall'esistenza di eventuali contratti di lavoro sportivo o collaborazioni coordinate e continuative intercorrenti con l'Associazione.
    4. L’esercizio del voto non può essere oggetto di transazione o condizionato dall'adempimento di prestazioni lavorative.
    5. È vietato agli amministratori di ricoprire qualsiasi carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima federazione sportiva nazionale, disciplina sportiva associata o ente di promozione sportiva riconosciuti dal CONI.
     
    ART. 14 – Organo di Controllo e Responsabile Minori
    1. Laddove obbligatorio per legge o per delibera, l'Assemblea nomina un organo di controllo.
    2. Il Consiglio Direttivo nomina obbligatoriamente un Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni (Safeguarding Officer), in particolare per la tutela dei soci minori.
    3. La nomina del Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni deve essere affissa nella sede sociale e pubblicata sulla pagina web dell'Associazione
     
    ART. 15 – Scioglimento
    1. Lo scioglimento è deliberato dall'Assemblea Straordinaria con il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati.
    2. In caso di estinzione, il patrimonio residuo sarà devoluto a fini sportivi ai sensi di legge, sentito l’organismo di controllo.
     
    ART. 16 – Clausola Compromissoria
    1. Tutte le controversie tra soci o tra soci e Associazione saranno sottoposte al giudizio di un Collegio Arbitrale o, in mancanza, agli organi di giustizia dell'Ente di Promozione Sportiva cui l'Associazione è affiliata.
     
    ART. 17 – Rinvio
    1. Per quanto non espressamente previsto, si applicano le norme del Codice Civile, del D.Lgs. 36/2021 e delle leggi vigenti in materia di sport dilettantistico.
     

     
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